Contenuti: |
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle PEC |
Art. 13, c. 1 lett. d |
Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. |
Per i numeri di telefono, indirizzi email e pec, si prega di visitare la pagina “contatti”
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Ultima modifica: 8 Dicembre 2021 a cura di Denise Chiodo