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Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti |
d.lgs. n. 33/2013 – Art. 30 |
Art. 30. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
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Voce non prevista nella scuola.
Questa sotto-sezione non è compilata in quanto le istituzioni scolastiche non è proprietario dell’edificio in cui ha sede e non opera locazioni nè paga affitti.
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Ultima modifica: 29 Dicembre 2021 a cura di Denise Chiodo