Semplificazione – Decertificazione
Dal 1 gennaio 2012, i certificati hanno validità solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.
Nel caso della scuola, ad esempio, i certificati di iscrizione e frequenza necessari per domande da presentare ad Enti Pubblici o gestori di pubblici servizi (es. INPS, Comuni, ecc…) vanno sostituiti da autocertificazioni del cittadino.
Norme
Al fine di favorire la corretta applicazione della più recente disciplina in materia di semplificazione e la completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e cittadini, si ritiene utile fornire in questo apposito spazio una panoramica della normativa vigente in materia, corredata da direttive, circolari, e nota esplicative del Ministero per la P.A. e la semplificazione e del MIUR.
Per eventuali approfondimenti, indicazioni operative e aggiornamenti, è comunque possibile consultare il sito del dipartimento della Funzione Pubblica al link dedicato.
- Nota del Dipartimento per l’Istruzione prot. 1027 del 30.05.2012
- Circ 5 – Funzione Pubblica – 23.05.2012
- Circ 3 – Funzione Pubblica – 17.04.2012
- L. 35 del 04.04.2012 (conversione del D.L. 5 del 09.02.2012 ) – Art. 7
- Circ. 448/2012 – USR Lombardia del 19.01.2012
- Direttiva 14 – Ministro Funzione Pubblica – 22.12.2011
- L. 183/2011 Art .15
Autocertificazione
Più facile il rapporto con la Pubblica Amministrazione.
La vita amministrativa dei cittadini è divenuta più semplice: è questo l’effetto di una serie di norme che hanno snellito gli adempimenti da svolgere quando si richiede un servizio alle Pubbliche Amministrazioni. Perché la semplificazione diventi sempre più conosciuta ed utilizzata è indispensabile che tutti, cittadini, imprese ed anche operatori e funzionari pubblici, siano adeguatamente informati sulle nuove norme e in particolare sulla loro concreta applicazione. E’ per questo che ci sembra utile fornire un quadro completo dei principi e delle regole oggi vigenti e rafforzate dall’art.15 della legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria) nonché di come le stesse regole riguardano nello specifico i servizi offerti anche da questo.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto, con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.
Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62. Tale obbligo viene meno se il certificato viene richiesto dal privato per un uso in regime di esenzione di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 (clicca qui) e successive modificazioni ed integrazioni.
Ultima modifica: 12 Dicembre 2021 a cura di Denise Chiodo